La Giunta regionale della Lombardia ha introdotto, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ulteriori disposizioni sulle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli inquinanti.
Rispetto disposizioni Ue
L’obiettivo è consentire il rientro nei limiti fissati dalla normativa europea e statale dei valori limite per le polveri sottili PM10 e biossido di azoto NO2.
“Promuoviamo il ricambio di veicoli inquinanti con incentivi alla rottamazione e, nel frattempo, introduciamo limitazioni ai motori più vecchi senza impattare in maniera ideologica sulla mobilità dei lombardi” ha dichiarato l’assessore.
Euro 4 diesel
Con questo provvedimento viene introdotta l’estensione della limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a tutto l’anno (dal 1° ottobre 2023). Viene, inoltre, prevista la limitazione dei veicoli Euro 0 e 1 GPL e metano nei Comuni di Fascia 1 e 2 tutto l’anno (dal 1° aprile 2024). Come già disposto anche da precedenti provvedimenti, dal 1° ottobre 2023 saranno limitate le autovetture diesel anche se dotate di FAP.
Soglie annuali
Il provvedimento disciplina infatti anche le soglie annuali associate alla limitazione chilometrica Move-In per le tipologie di veicoli limitati. Con modifiche e sostituzioni dal 1° ottobre 2023. In particolare:
- conferma per i veicoli di classe Euro 4/IV le soglie chilometriche annuali individuate pari a 8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 10.000 km/anno per i veicoli di categoria N1, N2, N3 e M3;
- per i veicoli di classe Euro 0 le soglie chilometriche annuali assegnate ai veicoli della stessa classe ambientale alimentati a benzina e pari a 1.000 km/anno per le categorie M1 e M2 e 2.000 km/anno per le categorie N1, N2, N3 e M3;
- per i veicoli di classe Euro 1 le soglie chilometriche annuali assegnate ai veicoli della stessa classe ambientale alimentati a benzina e pari a 2.000 km/anno per le categorie M1 e M2 e 4.000 km/anno per le categorie N1, N2, N3 e M3.