Coronavirus, il testo del DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020;

Vista l’ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  gennaio  2020, recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  – nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  21  del  27  gennaio 2020;

Vista l’ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020, recante «Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  – nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio 2020;

Vista l’ordinanza del  Ministro  della  salute  21  febbraio  2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro  la  diffusione  della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa  con il Presidente della Regione  Lombardia  e  con  il  Presidente  della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21  febbraio  2020  e  in data 22 febbraio 2020;

 

Viste, altresi’, le ordinanze adottate dal  Ministro  della  salute d’intesa   con   i   Presidenti   delle    Regioni    Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,  Piemonte  e  Veneto,  in  data  23 febbraio 2020, pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  25 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l’ordinanza  adottata  dal  Ministro  della  salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Considerato che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia  da  COVID-19  un’emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati  l’evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento  dei casi sul territorio nazionale;  Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il  quadro  degli interventi e delle misure attuative del  decreto-legge  23  febbraio 2020,  n.  6,  disponendo,  dalla  data  di  efficacia  del  presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio  nazionale rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformità nell’attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede internazionale ed europea;

Tenuto   conto   delle   indicazioni   formulate    dal    Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2  dell’ordinanza  del  Capo  del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché  i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività  culturali  e  del turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica amministrazione e per le politiche giovanili  e  lo  sport,  per  gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti i  Presidenti  delle Regioni Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,  Veneto, Piemonte, Liguria,  Marche  e  il  Presidente  della  Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti  di  contenimento  del  contagio  nei  comuni  di  cui all’allegato 1

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus SARS-COV2-2019/2020,  nei  comuni  indicati  nell’allegato  1,   sono adottate le seguenti misure di contenimento:
  1. a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all’allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
  1. b) divieto di accesso nei comuni di cui all’allegato 1;
  2. c) sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  1. d) chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  delle  scuole  di ogni  ordine  e  grado,  nonché delle  istituzioni  di   formazione superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la  possibilità  di svolgimento di attività formative a distanza;
  1. e) sospensione dei  viaggi  d’istruzione,  delle  iniziative  di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;
  1. f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art.  101  del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonché  dell’efficacia  delle disposizioni regolamentari sull’accesso  libero  o  gratuito  a  tali istituti e luoghi;
  1. g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilità,  secondo le modalità e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  prefetto territorialmente competente;
  1. h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e  private, indette e in corso nei comuni di cui all’allegato 1;
  2. i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione  di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali  di  cui agli articoli 1 e 2 della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  e  degli esercizi commerciali per l’acquisto dei  beni  di  prima  necessità, secondo le modalità  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del prefetto territorialmente competente;
  1. j) obbligo di accedere ai servizi pubblici  essenziali,  nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima  necessità indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  dipartimento   di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
  1. k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e  di  persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima necessita’ e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste dai prefetti territorialmente competenti;
  1. l) sospensione delle attività lavorative  per  le  imprese,  ad esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità  a distanza. Il prefetto, d’intesa con  le  autorità competenti,  può individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attività necessarie per l’allevamento degli animali e la  produzione  di  beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
  1. m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori  da  uno dei comuni di cui all’allegato 1.
  1. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1,  non  si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni.

 

Art. 2

 

Misure urgenti di contenimento del contagio  nelle  regioni  e  nelle province di cui agli allegati 2 e 3

 

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui  all’allegato  2  sono adottate le seguenti misure di contenimento:
  1. a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo  2020,  in  luoghi  pubblici  o privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti  eventi  e competizioni, nonche’ delle sedute  di  allenamento,  all’interno  di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei  comuni  diversi  da quelli di cui all’allegato 1.  E’  fatto  divieto  di  trasferta  dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione  ad  eventi  e  competizioni  sportive  che  si svolgono nelle restanti regioni e province;
  1. b) e’ consentito lo svolgimento delle attività nei  comprensori sciistici a condizione  che  il  gestore  provveda  alla  limitazione dell’accesso  agli  impianti  di  trasporto  chiusi  assicurando   la presenza di un massimo di persone pari ad  un  terzo  della  capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
  1. c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non  ordinario,  nonché  degli  eventi  in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
  1. d) apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione  di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro;
  1. e) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017, 65 e delle attività didattiche nelle scuole di  ogni  ordine  e grado, nonché della  frequenza  delle  attività  scolastiche  e  di formazione superiore, comprese le Università  e  le  Istituzioni  di Alta  Formazione   Artistica   Musicale   e   Coreutica,   di   corsi professionali,  master,  corsi  per  le   professioni   sanitarie   e università per anziani, ad esclusione dei  corsi  per  i  medici  in formazione specialistica e  dei  corsi  di  formazione  specifica  in medicina generale, nonche’  delle  attivita’  dei  tirocinanti  delle professioni  sanitarie,  ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  di svolgimento di attività formative a distanza;
  1. f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a condizione che  detti  istituti  e  luoghi  assicurino  modalità  di fruizione contingentata o comunque tali da evitare  assembramenti  di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  1. g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi  in  cui  venga  effettuata  la  valutazione  dei candidati  esclusivamente  su  basi  curriculari   e/o   in   maniera telematica, nonché ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  personale sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  stato  e  di  abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di  quelli  per il personale della protezione  civile,  ferma  restando  l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
  1. h) svolgimento delle attività di ristorazione,  bar  e  pub,  a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere  e che, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro; i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata  all’adozione  di  misure  organizzative tali da consentire  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti  di  persone, tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai  frequentatori   la possibilità di rispettare la distanza  di  almeno  un  metro  tra  i visitatori;
  1. j) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; k) rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli  ospiti

nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

  1. l) sospensione dei congedi ordinari del  personale  sanitario  e tecnico, nonché del personale le cui attività  siano  necessarie  a gestire le attività richieste dalle unita’  di  crisi  costituite  a livello regionale;
  1. m) privilegiare, nello svolgimento di incontri  o  riunioni,  le modalità di collegamento da remoto  con  particolare  riferimento  a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita’  e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
  1. Nelle sole province di cui all’allegato 3 si applica altresì la seguente misura: a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica  delle  medie  e grandi strutture di vendita e  degli  esercizi  commerciali  presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie,  delle  parafarmacie  e  dei  punti   vendita   di   generi alimentari.
  1. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:
  1. a) sospensione delle attività  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza, centri culturali,  centri  sociali,  centri ricreativi.
  1. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di  Corte  di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1, sino  al  15 marzo 2020, per i servizi aperti al  pubblico  e  in  relazione  alle attività non strettamente connesse ad atti e attività  urgenti,  il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall’art.  162  della  legge  23  ottobre 1960, n. 1196.

Art. 3

 

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

 

  1. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure:
  1. a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  di prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria previste dall’Organizzazione mondiale  della  sanità  e  applica  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti previste dal Ministero della salute;
  1. b) nei servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute  di  cui all’allegato 4;
  1. c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché’ in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformità alle  disposizioni  di  cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1  del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione  degli  addetti,  nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
  1. d) i sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle medesime informazioni sulle  misure  di  prevenzione igienico sanitarie  elencate  nell’allegato  4  presso  gli  esercizi commerciali;
  1. e) le aziende di trasporto pubblico anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; f) nello svolgimento delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire  ai  partecipanti  la possibilità di rispettare la distanza di  almeno  un  metro  tra  di loro;
  1. g) chiunque abbia  fatto  ingresso  in  Italia,  a  partire  dal quattordicesimo giorno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   zone   a   rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale  della sanità,  o  sia  transitato  o  abbia  sostato  nei  comuni  di  cui all’allegato 1, deve comunicare tale circostanza al  dipartimento  di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio  nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG»)  ovvero  al pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).  Le  modalità  di trasmissione dei dati ai servizi di sanità  pubblica  sono  definite dalle regioni con apposito provvedimento, che  indica  i  riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, o  il  numero verde appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  delle  centrali comunicano generalità e recapiti  per  la  trasmissione  ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
  1. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1,  alla  prescrizione della  permanenza  domiciliare,  secondo  le  modalità  di   seguito indicate:
  1. a) contattano telefonicamente e assumono informazioni,  il  più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti  ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
  1. b) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e  le  finalità al fine di assicurare la massima adesione;
  1. c) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario  l’operatore  di  sanità  pubblica  informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto  e’  assistito  anche  ai  fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare  INPS.  HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
  1. d) in caso di necessita’ di  certificazione  ai  fini  INPS  per l’assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica  e’  stato  posto  in  quarantena, specificando la data di inizio e fine.
  1. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
  2. a) accertare l’assenza di  febbre  o  altra  sintomatologia  del soggetto da  porre  in  isolamento,  nonché  degli  altri  eventuali conviventi;
  1. b) informare la persona circa i sintomi, le  caratteristiche  di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di comparsa di sintomi;
  1. c) informare la persona  circa  la  necessita’  di  misurare  la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
  1. Allo  scopo  di  massimizzare  l’efficacia  del  protocollo  e’ indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
  1. a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
  1. b) divieto di contatti sociali;
  2. c) divieto di spostamenti e/o viaggi;
  3. d) obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attività   di sorveglianza;
  1. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
  2. a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di  sanità pubblica;
  1. b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio  del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
  1. c) rimanere nella sua stanza  con  la  porta  chiusa  garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario.
  1. L’operatore  di  sanità  pubblica   provvede   a   contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni  di  salute  della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico  di  sanità  pubblica  procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.
  1. Su tutto il territorio nazionale  si  applicano  le  misure  di prevenzione di cui all’allegato 4.

 

Art. 4

 

Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale

 

  1. Sull’intero  territorio  nazionale  si  applicano  le  seguenti misure:
  1. a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
  1. b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
  1. c) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia  di  cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65  e  nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla  data  del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,  anche  in deroga alle disposizioni vigenti;
  1. d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle  quali  l’attività didattica  sia  stata  sospesa  per  l’emergenza  sanitaria,  possono attivare, sentito il  collegio  dei  docenti,  per  la  durata  della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto  anche  riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita’;
  1. e) con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d’esame  in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f)  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  1. f) nelle Università e  nelle  Istituzioni  di  Alta  Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e’ consentita, per  le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la  partecipazione  degli  studenti  alle  attività   didattiche   o curriculari,  le  attività  medesime  possono  essere  svolte,   ove possibile, con  modalità  a  distanza,  individuate  dalle  medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze  degli  studenti  con  disabilita’.  Le  Universià’  e   le Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalità,  il recupero delle attività  formative  nonché  di  quelle  curriculari ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
  1. g) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attività  didattiche  o  curriculari  delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e  Coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con modalità  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Università  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita’. Le Università e le Istituzioni di  cui  al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso  individuandone  le  relative  modalità,  il   recupero   delle attività formative, nonché di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini della eventuale ammissione ad esami  finali  nonché  ai  fini  delle relative valutazioni;
  1. h) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della salute,  d’intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell’emergenza coronavirus, le  articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti  provenienti  dai Comuni di  cui  all’allegato  1,  sino  al  termine  dello  stato  di emergenza.

 

Art. 5

Esecuzione e monitoraggio delle misure

  1. Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure  di  cui  all’art.  1,  nonché  monitora  l’attuazione  delle restanti  misure  da  parte  delle  amministrazioni  competenti.   Il prefetto, ove occorra, si avvale  delle  forze  di  polizia,  con  il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonché delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia autonoma interessata.

 

Art. 6

Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro  effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi’  di  produrre effetto ogni ulteriore  misura  anche  di  carattere  contingibile  e urgente, adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 2,  del  decreto-legge

23 febbraio 2020, n. 6.

Roma, 1° marzo 2020

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte

 

Il Ministro della salute Roberto Speranza

 

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2020 Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 346

 

 

 

 

Allegato 1

Comuni:

1) nella Regione Lombardia:

  1. a) Bertonico;
  2. b) Casalpusterlengo;
  3. c) Castelgerundo;
  4. d) Castiglione D’Adda;
  5. e) Codogno;
  6. f) Fombio;
  7. g) Maleo;
  8. h) San Fiorano;
  9. i) Somaglia;
  10. l) Terranova dei Passerini.

2) nella Regione Veneto:

  1. a) Vo’.

Allegato 2

Regioni:

  1. a) Emilia-Romagna;
  2. b) Lombardia;
  3. c) Veneto.

Province:

  1. a) Pesaro e Urbino;
  2. b) Savona.

 

Allegato 3

Province:

  1. a) Bergamo;
  2. b) Lodi;
  3. c) Piacenza;
  4. d) Cremona.

Allegato 4

Misure igieniche:

  1. a)  lavarsi  spesso  le    Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani;
  1. b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  1. c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  2. d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  3. e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a  meno  che siano prescritti dal medico;
  1. f) pulire le superfici con disinfettanti a  base  di  cloro  o alcol;
  1. g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato  o si assiste persone malate.

 

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